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DECRETO LEGISLATIVO 21 maggio 2004, n.179 Attuazione della direttiva
2001/110/CE concernente la produzione e la commercializzazione del miele.
(GU n. 168 del 20-7-2004)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76
e 87 della Costituzione; Vista la legge 3 febbraio 2003, n. 14, ed in
particolare gli articoli 1 e 2 e l'allegato B; Vista la direttiva 2001/110/CE
del Consiglio, del 20 dicembre 2001; Vista la legge 12 ottobre 1982,
n. 753, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni; Vista la legge 30
aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni; Visto il decreto del
Ministero delle politiche agricole e forestali in data 25 luglio 2003,
recante approvazione dei metodi ufficiali di analisi da applicarsi per
la valutazione delle caratteristiche di composizione del miele, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'11 agosto 2003; Vista la preliminare
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
5 dicembre 2003; Acquisito il parere della Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, reso nella seduta del 15 gennaio 2004; Acquisiti i pareri
delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 7 maggio 2004; Sulla proposta del Ministro
per le politiche comunitarie e del Ministro delle politiche agricole
e forestali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze, delle attività produttive, della
salute e per gli affari regionali; Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1. 1. Per «miele» si intende la sostanza dolce naturale
che le api (Apis mellifera) producono dal nettare di piante o dalle
secrezioni provenienti da parti vive di piante o dalle sostanze secrete
da insetti succhiatori che si trovano su parti vive di piante che esse
bottinano, trasformano, combinandole con sostanze specifiche proprie,
depositano, disidratano, immagazzinano e lasciano maturare nei favi
dell'alveare. 2. Principali varietà di miele sono:
a) secondo l'origine: 1) miele di fiori o miele di nettare: miele ottenuto
dal nettare di piante; 2) miele di melata: miele ottenuto principalmente
dalle sostanze secrete da insetti succhiatori (Hemiptera), che si trovano
su parti vive di piante o dalle secrezioni provenienti da parti vive
di piante; b) secondo il metodo di produzione o di estrazione: 1) miele
in favo: miele immagazzinato dalle api negli alveoli, successivamente
opercolati, di favi da esse appena costruiti o costruiti a partire da
sottili fogli cerei realizzati unicamente con cera d'api, non contenenti
covata e venduto in favi anche interi; 2) miele con pezzi di favo o
sezioni di favo nel miele: miele che contiene uno o più pezzi
di miele in favo; 3) miele scolato: miele ottenuto mediante scolatura
dei favi disopercolati non contenenti covata; 4) miele centrifugato:
miele ottenuto mediante centrifugazione dei favi disopercolati non contenenti
covata; 5) miele torchiato: miele ottenuto mediante pressione dei favi
non contenenti covata, senza riscaldamento o con riscaldamento moderato
a un massimo di 45 °C; 6) miele filtrato: miele ottenuto eliminando
sostanze organiche o inorganiche estranee in modo da avere come risultato
un'eliminazione significativa dei pollini. 3. Il miele per uso industriale
e' il miele che e' adatto all'uso industriale o come ingrediente in
altri prodotti alimentari destinati ad essere successivamente lavorati
e che può: a) avere un gusto o un odore anomali; b) avere iniziato
un processo di fermentazione, o essere effervescente; c) essere stato
surriscaldato. Art. 2. 1. Il miele deve soddisfare le caratteristiche
di cui all'allegato. Art. 3. 1. Al miele si applica il decreto legislativo
27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, e le disposizioni
indicate ai commi 2 e 3. 2. Al miele si applicano le seguenti particolari
disposizioni: a) la denominazione di vendita «miele» e'
riservata al miele definito nell'articolo 1, comma 1, ed e' utilizzata
nel commercio per designare tale prodotto; b) la denominazione di vendita
di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, sono riservate ai prodotti in esso
definiti e sono utilizzate nel commercio per designarli. Queste denominazioni
possono essere sostituite dalla denominazione di vendita «miele»,
ad eccezione del miele filtrato, del miele in favo, del miele con pezzi
di favo o favo tagliato nel miele e del miele per uso industriale; c)
il miele per uso industriale deve riportare, accanto alla denominazione
di vendita, la menzione «destinato solo alla preparazione di cibi
cotti»; d) ad esclusione del miele filtrato e del miele per uso
industriale, le denominazioni possono essere completate da indicazioni
che fanno riferimento: 1) all'origine floreale o vegetale, se il prodotto
e' interamente o principalmente ottenuto dalla pianta indicata e ne
possiede le caratteristiche organolettiche, fisicochimiche e microscopiche;
2) all'origine regionale, territoriale o topografica, se il prodotto
proviene interamente dall'origine indicata; 3) a criteri di qualità
specifici previsti dalla normativa comunitaria; e) il miele per uso
industriale utilizzato come ingrediente di un prodotto alimentare composto
può essere designato con il solo termine «miele»
nella denominazione di vendita di tale prodotto alimentare composto.
Tuttavia, l'elenco degli ingredienti deve riportare la denominazione
completa di miele per uso industriale; f) sull'etichetta devono essere
indicati il Paese o i Paesi d'origine in cui il miele e' stato raccolto.
Tuttavia, se il miele e' originario di più Stati membri o Paesi
terzi l'indicazione può essere sostituita, a seconda del caso,
da una delle seguenti: 1) «miscela di mieli originari della CE»;
2) «miscela di mieli non originari della CE»; 3) «miscela
di mieli originari e non originari della CE»; g) ove si tratti
di miele filtrato e di miele per uso industriale, i contenitori per
la merce alla rinfusa, gli imballaggi e i documenti commerciali devono
indicare chiaramente la denominazione completa del prodotto di cui all'articolo
1, comma 2, lettera b), numero 6), e comma 3. 3. Le denominazioni di
cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e g), devono figurare
in lingua italiana. 4. Il miele destinato ai consumatori deve essere
preconfezionato all'origine in contenitori chiusi. Art. 4. 1. E' vietato
aggiungere al miele, immesso sul mercato in quanto tale o utilizzato
in prodotti destinati al consumo umano, qualsiasi ingrediente alimentare,
ivi compresi gli additivi, ed effettuare qualsiasi altra aggiunta se
non di miele. 2. Nei limiti del possibile il miele immesso sul mercato
in quanto tale o utilizzato in prodotti destinati al consumo umano deve
essere privo di sostanze organiche e inorganiche estranee alla sua composizione.
3. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, il miele non deve
avere sapore o odore anomali, ne' avere iniziato un processo di fermentazione,
ne' presentare un grado di acidità modificato artificialmente,
ne' essere stato riscaldato in modo da distruggerne o inattivarne sensibilmente
gli enzimi naturali. 4. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma
2, lettera b), numero 6), e' vietato estrarre polline o componenti specifiche
del miele, a meno che ciò sia inevitabile nell'estrazione di
sostanze estranee inorganiche o organiche. 5. E' fatto comunque divieto
di produrre, vendere, detenere per vendere, somministrare o distribuire
per il consumo, miele non corrispondente all'articolo 5 della legge
30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni. Art. 5. 1. Il Ministero
delle politiche agricole e forestali, d'intesa con il Ministero della
salute e il Ministero delle attività produttive, adotta i metodi
di analisi per la verifica della rispondenza del miele alle disposizioni
del presente decreto legislativo in conformità alle decisioni
della Commissione europea. Sino all'adozione di tali metodi si applicano
i metodi ufficiali di analisi riportati nell'allegato al decreto del
Ministero delle politiche agricole e forestali in data 25 luglio 2003.
Art. 6. 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque produce per
vendere, vende o detiene per vendere miele non conforme a quanto previsto
all'articolo 2 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del
pagamento di una somma da euro seicento a euro seimila. 2. Salvo che
il fatto costituisca reato, chiunque contravviene a quanto previsto
dall'articolo 3, commi 2, 3 e 4, e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma da euro seicento a euro seimila.
3. Chiunque contravviene a quanto previsto dall'articolo 4 e' punito
con le sanzioni previste all'articolo 6 della legge 30 aprile 1962,
n. 283. Art. 7. 1. Sono abrogati la legge 12 ottobre 1982, n. 753, e
successive modificazioni, e l'articolo 58 della legge 19 febbraio 1992,
n. 142. Art. 8. 1. Il miele conforme alle disposizioni vigenti prima
della data di entrata in vigore del presente decreto può continuare
ad essere commercializzato sino al 31 luglio 2004. 2. Il miele etichettato
anteriormente al 1° agosto 2004 in conformità alle disposizioni
vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto può
continuare ad essere commercializzato sino ad esaurimento. Art. 9. 1.
In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della
Costituzione, le norme del presente decreto afferenti a materie di competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano
che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2001/110/CE,
si applicano sino alla data di entrata in vigore della normativa di
attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma, adottata nel rispetto
dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e, per gli aspetti
che concernono materie di competenza concorrente, dei principi fondamentali
desumibili dal presente decreto. Art. 10. 1. Il presente decreto entra
in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito
del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e farlo osservare. Dato a Roma, addì 21
maggio 2004 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie Alemanno, Ministro
delle politiche agricole e forestali Frattini, Ministro degli affari
esteri Castelli, Ministro della giustizia Tremonti, Ministro dell'economia
e delle finanze Marzano, Ministro delle attività produttive Sirchia,
Ministro della salute La Loggia, Ministro per gli affari regionali Visto,
il Guardasigilli: Castelli
Allegato (previsto dall'art. 2, comma 1) CARATTERISTICHE DI COMPOSIZIONE
DEL MIELE Il miele e' essenzialmente composto da diversi zuccheri, soprattutto
da fruttosio e glucosio, nonché da altre sostanze quali acidi
organici, enzimi e particelle solide provenienti dalla raccolta del
miele. Il colore del miele può variare da una tinta quasi incolore
al marrone scuro. Esso può avere una consistenza fluida, densa
o cristallizzata (totalmente o parzialmente). Il sapore e l'aroma variano
ma derivano dalle piante d'origine. Il miele immesso sul mercato in
quanto tale o utilizzato in prodotti destinati al consumo umano deve
presentare le seguenti caratteristiche di composizione: 1. Tenore di
zuccheri. 1.1. Tenore di fruttosio e glucosio (somma dei due): miele
di nettare non meno di 60 g/100 g; miele di melata, miscele di miele
di melata e miele di nettare non meno di 45 g/100 g. 1.2. Tenore di
saccarosio: in genere non più di 5 g/100 g; robinia (Robinia
pseudoacacia), erba medica (Medicago sativa), banksia (Banksia menziesii),
sulla (Hedysarum coronarium), eucalipto rosastro (Eucalyptus camaldulensis),
Eucryphia lucida, Eucryphia milliganii, Citrus spp. non più di
10 g/100 g; lavanda (Lavandula spp.), borragine (Borago officinalis)
non più di 15 g/100 g. 2. Tenore d'acqua: in genere non più
del 20%; miele di brughiera (Calluna) e miele per uso industriale in
genere non più del 23%; miele di brughiera (Calluna) per uso
industriale non più del 25%. 3. Tenore di sostanze insolubili
nell'acqua: in genere non più di 0,1g/100; miele torchiato non
più di 0,5 g/100 g. 4. Conduttività elettrica: tipi di
miele non elencati nel secondo e terzo trattino e miscele di tali tipi
di miele non più di 0,8 mS/cm; miele di melata e di castagno
e miscele con tali tipi di miele ad eccezione di quelli indicati nel
terzo trattino non meno di 0,8 mS/cm; eccezioni: corbezzolo (Arbutus
unedo), erica (Erica spp.), eucalipto (Eucalyptus spp.), tiglio (Tilia
spp.), brugo (Calluna vulgaris), Leptospermum, Melaleuca spp. 5. Acidità
libera: in genere non più di 50 meq/kg; miele per uso industriale
non più di 80 meq/kg. 6. Indice diastasico e tenore di idrossimetilfurfurale
(HMF), determinati dopo trattamento e miscela: a)indice diastasico (scala
di Schade): in genere, tranne miele per uso industriale non meno di
8; miele con basso tenore naturale di enzimi (ad esempio, miele di agrumi)
e tenore di HMF non superiore a 15 mg/kg non meno di 3; b)HMF: in genere,
tranne miele per uso industriale non più di 40 mg/kg (fatte salve
le disposizioni di cui alla lettera a), secondo trattino); miele di
origine dichiarata da regioni con clima tropicale e miscele di tali
tipi di miele non più di 80 mg/kg.
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