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LEGGE REGIONALE
21 novembre 1988, n.75.
Norme per l'incremento ed il potenziamento dell'apicoltura laziale.
IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Obiettivi generali
Ai fini di razionalizzare e potenziare l'attività apistica, nel
quadro dei programmi di valorizzazione delle risorse naturali e
di sviluppo delle attività minori del settore primario, la Regione
promuove iniziative idonee a fornire:
l'assistenza tecnica agli apicoltori;
l'assistenza sanitaria e la profilassi degli alveari;
lo svolgimento di corsi per la formazione professionale degli addetti;
il servizio di impollinazione dei frutteti;
la disciplina del nomadismo degli alveari;
la commercializzazione e valorizzazione dei prodotti dell'alveare
del Lazio;
il marchio di tutela per la produzione laziale di miele.
Art. 2
Finanziamento
La Regione riconosce a coloro che in forma singola od associata
svolgono od intendono svolgere attività di apicoltura nel territorio
laziale i benefici previsti per la promozione e lo sviluppo della
produzione e la sua valorizzazione nonché la protezione dell'apis
di razza ligustica.
A tal fine la Giunta regionale autorizza la concessione di contributi
in conto capitale sino ad un massimo del 50 per cento elevato al
70 per cento per gli alveari posti nelle zone delimitate montane
e svantaggiate ai sensi della direttiva della Comunità Economica
Europea n.268/15 e successive modificazioni ed integrazioni per
le attività produttive e le iniziative di cui al successivo articolo
3, lettera a), b), c), d), e), adottate secondo gli indirizzi tecnici
dettati dalla consulta apistica regionale di cui al successivo articolo
5.
Quando gli apicoltori richiedenti, in forma singola od associata
siano, al momento della presentazione della domanda, giovani di
età inferiore ai 30 anni, i contributi di cui al precedente secondo
comma, sono rispettivamente aumentati fino ad un massimo del 70
per cento e del 90 per cento.
E' inoltre previsto per le attività di cui al successivo articolo
3, lettere a), b), c), d), e), il concorso regionale nel pagamento
degli interessi per mutui a tasso agevolato come previsto all'articolo
12, lettere b), e c), della legge regionale 6 settembre 1979, n.69.
I contributi ed il concorso di cui ai precedenti secondo e quarto
comma sono concessi agli apicoltori regionali singoli od associati
purché in regola con la denuncia di cui al successivo articolo 9.
Ai fini di cui alla presente legge si considera apicoltore chiunque
si dedica all'allevamento delle api sia come attività principale
e sia come attività secondaria.
La Regione riconosce le associazioni degli apicoltori che abbiano
i requisiti stabiliti dal regolamento C.E.E. n.1360/78, della legge
20 ottobre 1978, n 674 e della relativa legge regionale di recepimento.
Art. 3
Programmi di intervento
La Giunta regionale, sentito il parere della consulta apistica regionale,
propone entro il 30 settembre di ogni anno al Consiglio regionale
per l'approvazione i programmi di intervento per la tutela e lo
sviluppo dell'apicoltura laziale, che comprendono le seguenti iniziative:
impianto, ristrutturazione, ammodernamento o rinnovo di apiari,
ivi comprese le conversioni di bugni villici;
sostituzione di alveari eliminati a seguito di provvedimenti dell'autorità
sanitaria;
acquisto di macchine ed attrezzature per l'esercizio delle attività
apistiche;
acquisto di macchinari ed attrezzature per la lavorazione, trasformazione
e commercializzazione dei soli prodotti dell'apicoltura laziale,
con esclusione di qualsiasi produzione apistica acquistata all'estero
e lavorata nel Lazio;
acquisto, allevamento di api regine selezionate a norma del decreto
ministeriale 27 marzo 1951;
assistenza tecnica agli apicoltori, ivi compresa quella per il risanamento
e la profilassi delle malattie infettive degli alveari;
svolgimento di corsi professionali e di aggiornamento nonché di
conferenze teoriche pratiche;
programmi di attività promozionale e per la diffusione e la migliore
conoscenza dei prodotti dell'apicoltura di origine laziale;
organizzazione di convegni, seminari, mostre per la valorizzazione
dei prodotti apistici laziali;
stampa di pubblicazioni o periodici di carattere apistico.
Con la medesima deliberazione consiliare si assegnano le relative
risorse ai comuni ed alle comunità montane, ripartendo i fondi previsti
nel bilancio proporzionalmente alle richieste dei medesimi enti.
Il Consiglio regionale provvede all'approvazione non oltre il 31
marzo successivo.
Art. 4
Domande di concessione dei contributi
Le domande per la concessione dei contributi, corredate da copie
della denuncia di cui al successivo articolo 9, vanno presentate
entro il 30 aprile di ogni anno al sindaco del comune nel cui territorio
sono collocati gli impianti o al presidente della comunità montana,
che provvedono al relativo finanziamento di norma entro il 15 giugno
successivo alla presentazione delle domande.
Art. 5
Consulta apistica regionale
E' costituita presso l'assessorato regionale competente in materia
di agricoltura la consulta apistica regionale.
La consulta apistica si compone:
da un rappresentante delle singole associazioni provinciali del
Lazio;
.
da un rappresentante dell'istituto sperimentale di apicoltura;
da un rappresentante dell'istituto zooprofilattico del Lazio e della
Toscana;
da tre esperti in materia di apicoltura scelti, dalla Giunta Regionale,
tra professori e ricercatori di istituti universitari di agraria;
da un funzionario tecnico del servizio veterinario regionale;
da un funzionario tecnico dell'assessorato competente in materia
di agricoltura, preposto alla zootecnia;
da quattro apicoltori designati dalle associazioni degli apicoltori
riconosciuti ai sensi del Regolamento C.E.E. n.1360/78.
Funge da segretario un funzionario regionale della prima qualifica
dirigenziale.
La consulta è costituita con decreto del Presidente della Giunta
regionale e dura in carica tre anni. Essa si riunisce su convocazione
del presidente ed anche su richiesta delle associazioni di categoria.
Le sedute sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, in caso
di parità prevale il voto del presidente.
Ai componenti della consulta sono corrisposte le indennità ed i
rimborsi spese previsti dalle norme regionali vigenti in materia.
Art. 6
Compiti della consulta
La consulta regionale per l'apicoltura propone alla Giunta regionale
iniziative ed interventi utili a perseguire le finalità della presente
legge, esprime i pareri che le sono richiesti dalla Giunta stessa
ed in particolare:
sui programmi di intervento di cui al precedente articolo 3;
sul consuntivo annuale di attuazione alla presente legge;
sull'attività dei programmi di studio, sviluppo e sostegno a tutela
del settore.
La consulta può inoltre segnalare nelle varie stagioni l'insorgere
nel territorio regionale dei principali focolai di infezione, indicandone
i relativi rimedi.
Art. 7
Disciplina delle distanze degli apiari e degli alveari e della produzione
di miele
Gli apiari devono essere collocati a non meno di dieci metri rispetto:
ai confini di proprietà;
agli edifici di civile abitazione;
agli opifici nei quali una o più persone svolgono le proprie attività
anche temporaneamente; ed a non meno di 40 metri rispetto alle autostrade,
alle strade statali, provinciali e comunali, alle ferrovie.
L'apicoltore non è tenuto a rispettare tali distanze se tra l'apiario
e gli immobili di cui al comma precedente sono interposti muri,
siepi ed altri ripari, senza soluzioni di continuità. Tali ripari
devono avere l'altezza di almeno due metri ed estendersi per almeno
due metri oltre gli alveari posti all'estremità dell'apiario.
Per gli apiari nomadi le distanze di questi dagli alveari stanziali
sono stabiliti dalla Giunta regionale sentita la consulta apistica
regionale, tenuto conto in particolare dell'intensità della flora
nettarifera esistente nelle diverse parti del territorio e del periodo
dell'anno interessato.
La Giunta regionale, sentita la consulta apistica regionale, determina
le distanze fra gli alveari stanziali, con diritto prevalente per
chi sia contemporaneamente proprietario del fondo e dell'apiario.
Il Consiglio regionale, sentita la consulta apistica regionale,
adotta entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge un regolamento che prevede la disciplina per il marchio di
tutela della produzione di miele laziale e dei suoi requisiti.
Art. 8
Disciplina igienico-sanitaria dell'apicoltura
Le amministrazioni comunali, per il tramite delle unità sanitarie
locali, attuano gli interventi sanitari e profilattici in materia
di apicoltura e promuovono periodici accertamenti sanitari sugli
apiari, anche in collaborazione con gli esperti delle associazioni
di cui al settimo comma del precedente articolo 2.
E' fatto obbligo agli allevatori di api di denunciare al Presidente
della Giunta Regionale, al sindaco del comune, all'unità sanitaria
locale competente per territorio, secondo quanto previsto dal regolamento
di polizia veterinaria, le seguenti malattie sospette od accertate:
acariosi, nosemiasi, peste americana ed europea, varroasi.
Agli interventi diagnostici ed a quelli necessari per il risanamento
provvedono le unità sanitarie locali avvalendosi dei laboratori
delle sezioni provinciali dell'istituto zooprofilattico del Lazio
e della Toscana, dell'istituto sperimentale di apicoltura e degli
esperti apistici delle associazioni di cui al settimo comma del
precedente articolo 2.
I produttori di fogli cerei sono tenuti alla preventiva sterilizzazione
della cera in uso.
Art. 9
Denuncia alveari
E' fatto obbligo a chiunque possegga o detenga alveari di ogni tipo
di denunciarne al sindaco ed all'autorità sanitaria locale entro
il 30 marzo di ogni anno:
il numero degli alveari;
la sede o le sedi di stanziamento territoriale;
gli alveari razionali agli effetti del nomadismo.
E' fatto obbligo agli allevatori di api in bugni villici di trasformarli
entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge,
in arnie razionali.
Le arnie, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente
legge, devono essere predisposte per l'accertamento della presenza
della varroa.
Art. 10
Cessione e trasferimento alveari
La cessione a qualsiasi titolo di alveari e di api ed il loro trasferimento
deve avvenire previa certificazione sanitaria rilasciata all'organo
sanitario competente per il territorio da cui provengono le api
o da operatore sanitario abilitato, attestante che le api cedute
e l'apiario di provenienza non presentano alla data del rilascio
alcun sintomo di malattie infettive od impestive di cui al precedente
articolo 8.
Art. 11
Disciplina nomadismo
Chiunque intenda effettuare lo spostamento di alveari razionali
per nomadismo nell'ambito del territorio laziale deve darne comunicazione
preventiva, almeno cinque giorni prima a mezzo di raccomandata con
ricevuta di ritorno al sindaco del comune in cui intende recarsi,
indicando la sede o le sedi in cui, previo consenso del o dei proprietari
dei fondi, prevede di installare temporaneamente i propri alveari,
indicandone il numero, la consistenza, la data di trasferimento
ed il presunto periodo di sosta. Il sindaco è tenuto a darne tempestiva
comunicazione al settore veterinario dell'unità sanitaria locale
competente.
Gli alveari devono essere scortati da una dichiarazione di provenienza
conforme al modello allegato alla presente legge, firmata dall'allevatore
proprietario degli alveari stessi, dalla quale risulti che l'apiario
di origine non è soggetto a vincoli od a misure restrittive di polizia
veterinaria.
Tale dichiarazione deve essere consegnata entro cinque giorni dall'arrivo
al settore veterinario dell'unità sanitaria locale in cui ha sede
il comune di destinazione.
Il settore veterinario può disporre eventuali controlli sanitari
i quali potranno essere eseguiti soltanto in presenza dell'apicoltore,
che ha l'obbligo di effettuare tutte le operazioni necessarie.
Art. 12
Identificazione alveari nomadi
Gli alveari che vengono spostati per effettuare il nomadismo, devono
essere identificati con apposite tabelle inamovibili recanti le
seguenti indicazioni:
nome o ragione sociale della ditta proprietaria;
sede stabile dell'apiario;
numero degli alveari in numeri arabi.
Le arnie devono essere predisposte per l'accertamento della presenza
di varroa.
Art. 13
Spostamenti successivi di alveari nomadi
In occasione di ogni successivo spostamento nel territorio di una
unità sanitaria locale diversa da quella a cui è stata consegnata
la dichiarazione di provenienza, l'apicoltore nomade dovrà nuovamente
seguire le disposizioni di cui al precedente articolo 11.
Art. 14
Zone di rispetto
Nel caso di specifci progetti territoriali di sviluppo apistico
l'area interessata è definita "zona sensibile dal punto di vista
ambientale" ai sensi del titolo V del regolamento C.E.E. n.797/85
ed a favore degli agricoltori possono applicarsi le misure previste,
per le predette zone, dalla deliberazione del Consiglio regionale
n.361 del 21 maggio 1987.
Dal momento della costituzione della zona di rispetto, la Regione
concede, con priorità, gli aiuti previsti dalla vigente normativa
in materia di lotta antiparassitaria delle colture agricole.
E' comunque fatto divieto di usare antiparassitari durante il periodo
di fioritura delle piante.
Art. 15
Deleghe
Ai fini della presente legge, i comuni e le comunità montane sono
delegati, per i territori di rispettiva competenza, alle incombenze
della presente legge, in particolare:
a concedere i contributi per le iniziative di cui al precedente
articolo 3, lettera a), b), c), d), e), ed al terzo comma del precedente
articolo 9, stabilendo anche l'ammontare delle spese ritenute ammissibili;
a ricevere le denunce di cui al precedente articolo 9 ed a compilare
l'elenco nominativo degli apicoltori nel territorio comunale;
a vigilare sull'applicazione delle norme dettate dagli articoli
7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 della presente legge.
Le provincie, in attesa di una normativa generale che in armonia
con quanto disposto dalla legge regionale 13 maggio 1985, n.68,
deleghi organicamente la materia, sono delegate a concedere contributi
per le iniziative di cui al precedente articolo 3, lettere f), g),
h), ed l) di norma entro il 15 giugno successivo alla presentazione
delle domande, che devono essere inoltrate al presidente dell'amministrazione
provinciale entro il 30 aprile di ogni anno.
I comuni e le provincie, in quanto enti destinatari di delega, sono
sottoposti al potere di indirizzo e di vigilanza disciplinato dalla
legge regionale 13 maggio 1985, n.68.
Art. 16
Sanzioni amministrative
Per la violazione delle norme della presente legge sono previste
le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
da L.5.000 a L.20.000 per alveare per il mancato rispetto delle
distanze di cui al precedente articolo 7;
da L.7.000 a L.35.000 ad alveare per omessa o non veritiera denuncia
di cui al primo comma del precedente articolo 9;
da L.10.000 a L.50.000 ad alveare riconosciuto infetto, per omesse
denunce di malattia di cui al precedente articolo 8, secondo comma,
e per la omessa presentazione del certificato sanitario;
da L.20.000 a L.100.000 per ogni bugno villico non eliminato ai
sensi del secondo comma del precedente articolo 9;
.
da L.20.000 a L.200.000 per la violazione dei divieti di cui all'articolo
154 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954,
n.320.
L'inosservanza di una delle disposizioni di cui al precedente articolo
11 comporta il sequestro degli alveari, il loro rinvio sotto vincolo
sanitario al comune di origine ed il pagamento di una sanzione amministrativa
da L.100.000 a L.500.000.
Art. 17
Applicazione delle norme amministrative pecuniarie
Alle funzioni relative all'accertamento ed all'applicazione delle
sanzioni amministrative pecuniarie sono delegati i sindaci dei comuni,
il personale a tale scopo incaricato dalle unità sanitarie locali,
il corpo forestale, gli agenti di vigilanza in materia di caccia
e pesca dipendenti dalla provincia. Collaborano, altresì, gli ispettori
ecologici onorari nominati a norma della legge regionale 19 settembre
1974, n.61.
Art. 18
Oneri finanziari
Per le spese derivanti dall'attuazione della presente legge vengono
istituiti nel bilancio regionale di previsione per l'anno 1988 i
seguenti capitoli di nuova istituzione:
capitolo n.01398 avente la seguente denominazione "Contributi in
conto capitale a favore degli esercenti l'attività di apicoltore"
con uno stanziamento di L.500 milioni relativamente all'anno 1988,
L.500 milioni per l'anno 1989 e L.500 milioni annui;
capitolo n.01399 avente la seguente denominazione: "Funzionamento
della consulta apistica regionale" con uno stanziamento di L.10
milioni.
capitolo n.01300 avente la seguente denominazione: "Contributo in
conto interessi per mutui a tasso agevolato a favore degli esercenti
l'attività di apicoltore" con uno stanziamento di L.90 milioni.
La copertura finanziaria del predetto onere sarà assicurata mediante
prelievo nei capitoli di bilancio regionale 1988 (legge regionale
n.31 del 1988) elenco n.4 "fondi globali per il finanziamento di
provvedimenti legislativi":
capitolo n.29802, lettera Z/2 per L.500 milioni relativamente all'anno
1988, L.500 milioni per l'anno 1989 e L.500 milioni per l'anno 1990;
capitolo n.29802, lettera Z/3 per L.10 milioni relativamente all'anno
1988;
capitolo n.29802, lettera Z/4 per L.90 milioni relativamente all'anno
1988.
Per gli anni 1989 e 1990 è prevista una spesa di L.500 milioni annui
e la relativa copertura finanziaria è prevista nel bilancio pluriennale
di cui alla legge regionale n.31 del 1988.
Art. 19
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127
della Costituzione e dell'articolo 31 dello statuto regionale ed
entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lazio.
La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Lazio.
Data a Roma, addì 21 novembre 1988
LANDI
Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 10 novembre
1988.
E' allegato alla legge il modulo di "Provenienza delle api destinate
al nomadismo".
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