Circolare n. 4 del 31.05.2012 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali in merito all'"APPLICAZIONE DLGS 21 MAGGIO 2004, N. 179 CONCERNENTE PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEL MIELE".
La nota ministeriale reca specifici chiarimenti in ordine al termine "MILLEFIORI" circostanziandone l'utilizzo in modo da non indurre in errore il consumatore e fornendo, nel contempo, una linea interpretativa alle Organizzazioni Apistiche Nazionali e alle Autorità competenti in materia di controllo.
Di seguito i punti salienti esposti nella Circolare in oggetto:
• Non può definirsi miele "Millefiori" un prodotto derivante dalla miscelazione di diversi mieli di origine monofloreale.
• Si dice miele "Millefiori" il prodotto rispondente al Decreto legislativo n. 179 del 21 maggio 2004 – recante Attuazione della Direttiva 2001/110/CE concernente la produzione e la commercializzazione del miele" - e per il quale non sia definibile una esclusiva (monoflora) o precisa (fiori/nettare o melata) origine botanica.
• Per quanto riguarda l'area di produzione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della Direttiva 2001/110/CE, si fa riferimento al Paese o ai Paesi in cui il miele è stato raccolto, i quali devono essere indicati in etichetta (art. 2 bis – Legge n. 81 dell'11.03.2006).
• A salvaguardia degli interessi del consumatore deve essere garantito il pieno rispetto delle norme che disciplinano la tracciabilità delle produzioni.
• In analogia con le produzioni di origine monoflorali nell'etichettatura del prodotto il termine "Millefiori" può essere utilizzato in associazione alla denominazione legale di vendita "Miele".
• Per il miele di produzione italiana, in merito all'obbligo di indicazione in etichetta del Paese di origine del prodotto, questo è altresì da intendersi assolto anche attraverso la dizione "Miele Italiano".
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