| REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Titolo I
Norme per l'apicoltura
Art. 1
Finalità
(sostituito dall'art. 10 della
L.R. 17/96)
1. La Regione assume
iniziative per assicurare lo sviluppo dell'apicoltura, valorizzarne
i prodotti, favorire la selezione delle razze sicula, linguistica
e di ogni altra resistente alla varroa e per salvaguardare i pascoli
apistici e incoraggiare l'associazionismo tra i produttori.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini della presente
legge l'apicoltura comunque esercitata è attività agricola e si definisce:
a) apicoltore, chiunque
detiene alveari;
b) produttore apistico,
l'apicoltore che con almeno 150 alveari esercita l'attività apistica
a fini economici e ricava anche in parte il proprio reddito dall'allevamento
delle api.
2. Si definiscono:
a) arnia, il ricovero
o contenitore per api, che può essere razionale, se a favi mobili,
e rustica o villica, se a favi fissi;
b) alveare, l'arnia
contenente la famiglia di api;
c) apiario, un insieme
unitario di alveari.
Art. 3
Programma degli interventi
(integrato dall'art. 11 della
L.R. 17/96)
1. L'Assessore regionale
per l'agricoltura e le foreste, sentiti le associazioni dei produttori
apistici maggiormente rappresentative e l'eventuale consorzio di tutela,
approva entro il 31 marzo di ogni anno un piano di interventi con
proiezione triennale coordinato con gli interventi comunitari di cui
ai regolamenti 2052/88 e successive modifiche ed integrazioni, 866/90
e successive modifiche ed integrazioni e 2328/91 e successive modifiche
ed integrazioni.
2. Il piano fornisce
indicazioni per l'incentivazione o l'attuazione in particolare delle
seguenti iniziative:
a) impianto, ristrutturazione,
ammodernamento o rinnovo di apiari;
a bis) costruzione
di locali per la lavorazione e la conservazione dei prodotti;
b) ristrutturazione
locali per la lavorazione e conservazione dei prodotti;
c) acquisto di automezzi
di trasporto, macchine ed attrezzature per l'esercizio dell'apicoltura,
per la lavorazione e la commercializzazione dei prodotti delle api;
d) allevamento e selezione
di api regine di razza ligustica o mellifera sicula;
e) programmi
di impollinazione delle colture agricole mediante le api mellifiche;
f) assistenza tecnica;
g) attività promozionali
per la divulgazione e la valorizzazione dell'apicoltura e dei suoi
prodotti;
h) programmi di ricerca
finalizzati alla tutela ed allo sviluppo dell'apicoltura e dei suoi
prodotti;
i) strutture di servizi
finalizzati all'assistenza agli apicoltori.
Art. 4
Concessione di incentivi
1. Secondo le indicazioni
e le priorità stabilite nel piano annuale di interventi possono beneficiare
di contributi nei limiti degli articoli da 5 a 9 del regolamento comunitario
2328/91:
a) i produttori apistici
o gli apicoltori che intendono diventarlo, singoli o associati, che
presentano un piano aziendale di sviluppo per le iniziative di cui
alle lettere a), b), c) e d) del comma 2 dell'articolo 3;
b) le unioni e le associazioni
di apicoltori, per le iniziative di cui alle lettere e), f), g), h)
ed i) del comma 2 dell'articolo 3;
c) i consorzi e le
associazioni ortofrutticoli, riconosciuti o legalmente costituiti,
per iniziative di cui alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 3,
ottenute esclusivamente mediante le api mellifiche.
2. Oltre agli aiuti
di cui all'articolo 43 della legge regionale 23 maggio 1991, n.
32, gli apicoltori ed i produttori apistici possono richiedere
contributi in conto capitale fino ad un massimo del 75 per cento della
spesa ritenuta ammissibile per:
a) la sopravvivenza
degli alveari in annate avverse;
b) la distruzione di
api, arnie e di alveari, eliminati a seguito di provvedimenti dalle
autorità sanitarie, affinchè possano venire sostituiti.
3. L'Assessore regionale
per l'agricoltura e le foreste può stipulare, sentite le associazioni
di produttori maggiormente rappresentative e l'eventuale consorzio
di tutela, convenzioni con gli istituti universitari e altri organismi
di ricerca e sperimentazione che secondo le proprie finalità istituzionali
sviluppano programmi di ricerca per il settore apistico.
Art. 5
Denuncia degli alveari e identificazione
(modificato dall'art. 12 della
L.R. 17/96)
1. Entro novanta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge i possessori di alveari
di qualunque tipo ne fanno denuncia, specificando se nomadi o stanziali,
al sindaco del comune dove sono ubicati, all'Assessorato regionale
dell'agricoltura e delle foreste e alla competente unità sanitaria
locale.
2. Lo spostamento di
apiari in nuove postazioni e l'introduzione di apiari provenienti
da altre regioni sono comunicati per iscritto assieme alla certificazione
di provenienza, entro tre giorni dall'avvenuto spostamento, al sindaco
del comune competente per territorio, all'Assessorato regionale dell'agricoltura
e delle foreste e alla competente unità sanitaria locale.
3. I possessori
di alveari di qualunque tipo comunicano, entro il 31 dicembre di ogni
anno, al sindaco del comune competente per territorio, all'Assessorato
regionale dell'agricoltura e delle foreste e alla competente azienda
unità sanitaria locale, ogni modifica relativa alla consistenza degli
alveari.
4. Gli apiari debbono
essere identificati mediante l'apposizione di una targa in materiale
resistente alle intemperie, posta in un punto ben visibile e recante
in caratteri indelebili il codice ISTAT del comune di appartenenza
dell'apicoltore, il numero progressivo rilasciato dall'azienda unità
sanitaria locale al momento della denuncia di cui al comma 1 e dal
numero identificativo della stessa azienda unità sanitaria locale.
Art. 6
Ubicazione degli apiari
1. Gli apiari sono
collocati a non meno di 10 metri rispetto:
a) agli edifici di
civile abitazione;
b) agli edifici nei
quali una o più persone svolgono la propria attività, anche temporaneamente;
c) alle strade statali,
provinciali e comunali, alle autostrade e alle ferrovie;
d) ai confini di proprietà.
2. L'apicoltore non
è tenuto a rispettare le distanze di rispetto per gli edifici ed i
confini se tra l'apiario e gli immobili o i confini di cui al comma
1 sono interposti muri, siepi, o altri ripari, senza soluzione di
continuità. Tali ripari devono avere un'altezza di almeno 2 metri
ed estendersi per almeno 2 metri oltre gli alveari posti all'estremità
dell'apiario.
Art. 7
Disciplina del nomadismo
1. Il Presidente della
Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e
le foreste, sentite le associazioni di categoria, adotta un regolamento
- limitato anche solo a determinate zone - che disciplina il nomadismo
tenuto conto anche dell'intensità della flora nettarifera esistente
e del periodo dell'anno interessato.
2. E' autorizzato il
nomadismo apistico sulle aree gestite dall'Azienda delle foreste e
dagli enti parco. Possono essere escluse per motivate ragioni le zone
all'uopo individuate.
Art. 8
Forme associative
(modificato dall'art. 13 della
L.R. 17/96)
1. La Regione riconosce
ed agevola le associazioni degli apicoltori che abbiano i requisiti
stabiliti dal Regolamento CEE 1360 del 1978 e successive modificazioni
ed integrazioni.
2. Le associazioni
di apicoltori possono beneficiare di aiuti a fondo perduto, per un
periodo non superiore a cinque anni, sulle somme spese e documentate
per la loro costituzione e funzionamento. L'importo degli aiuti è
degressivo del 20 per cento annuo e non può superare, con riferimento
al primo anno, gli oneri sostenuti per la costituzione ed il funzionamento
amministrativo. L'aiuto relativo al secondo anno va adeguato alle
sole spese di funzionamento e deve essere inferiore del 20 per cento
rispetto a quello erogato nell'anno precedente. Possono beneficiare
degli aiuti le associazioni di nuova costituzione o quelle che, pur
essendo già costituite, intendono ampliare i propri compiti istituzionali.
3. Un contributo del
70 per cento sugli oneri di costituzione e di gestione per il primo
triennio può essere concesso a un consorzio di tutela, garanzia della
qualità, disciplina e promozione dell'apicoltura e dei suoi prodotti,
elevato al 75 per cento qualora svolga attività di ricerca.
4. L'attività del consorzio
può svolgersi in collaborazione con l'Istituto zooprofilattico di
Palermo.
5. I contributi di
cui al presente articolo non possono superare l'importo annuo di lire
250 milioni.
Art. 9
Tutela dei prodotti
1. Per il controllo
merceologico e la tutela qualitativa dei prodotti delle api l'Istituto
zooprofilattico attua in collaborazione con le associazioni dei produttori
i controlli previsti dalle vigenti leggi.
Art. 10
Tutela dei pascoli delle api
1. Sono vietati i trattamenti
con prodotti insetticidi, acaricidi o comunque tossici per le api,
sulle colture ortofrutticole, sementiere, floricole e ornamentali,
durante il periodo di fioritura, dalla schiusura dei petali alla caduta
degli stessi, nonchè sulle piante che producono melata, durante il
periodo di produzione della stessa. E' vietato l'uso di prodotti erbicidi
riconosciuti nocivi per le api. Il controllo è effettuato dagli Osservatori
delle malattie delle piante.
Art. 11
Materiale infetto
1. E' proibito lasciare
alla portata delle api: miele, favi e qualsiasi materiale infetto
o sospetto della presenza o quale fonte di contagio delle malattie
delle api.
2. La sperimentazione
sulle api con materiale patologico o con prodotti non autorizzati
all'impiego, può avvenire solo nei centri ed a cura di personale autorizzato.
3. Il controllo è affidato
al servizio veterinario delle unità sanitarie locali.
Art. 12
Tutela sanitaria
1. E' fatto obbligo
a chiunque possegga o detenga alveari di qualunque tipo di denunciare
all'unità sanitaria locale ed all'Ispettorato agrario competente per
territorio, le seguenti malattie, accertate o sospette: acariosi,
nosemiasi, peste americana, peste europea, varroasi.
2. Al ricevimento della
denuncia l'unità sanitaria locale provvede a compiere gli interventi
diagnostici, profilattici e di risanamento previsti.
3. L'omessa denuncia
è punita con una sanzione pecuniaria proporzionata al numero degli
alveari.
4. L'unità sanitaria
locale competente per territorio, tramite il proprio servizio veterinario,
fornisce agli apicoltori in regola con la denuncia di cui all'articolo
5 e limitatamente agli alveari dichiarati, i presidi sanitari necessari
al contenimento o controllo delle infestazioni della varroa.
5. Qualora l'intervento
di risanamento comporti la distruzione dell'alveare e delle attrezzature
infette, all'apicoltore in regola con le disposizioni di cui alla
presente legge è riconosciuto un indennizzo, ad esclusione dei casi
di dolo o colpa accertati dall'autorità sanitaria.
6. I possessori a qualsiasi
titolo di alveari sono obbligati a partecipare ai piani di risanamento
e profilassi stabiliti dalla autorità sanitaria. Ai trasgressori,
i cui alveari rappresentino pericolo di diffusione della infestazione,
si applica il regolamento di polizia veterinaria.
7. Gli apicoltori che
non adottano le arnie antivarroa vengono esclusi da ogni forma di
intervento contributivo.
8. La vendita di api
può avvenire solo se le stesse siano accompagnate da un certificato
sanitario attestante la provenienza da allevamento non infetto, nè
sito in zone infette, rilasciato dall'unità sanitaria locale o da
un veterinario.
9. Nel caso di api
provenienti da territori diversi dalla Sicilia, tale certificazione
dovrà essere fornita dalla autorità sanitaria competente nel territorio
di provenienza.
10. I trasgressori
sono puniti con sanzioni pecuniarie proporzionate al numero di api
oggetto della compravendita.
Art. 13
Alveari rustici
1. E' fatto obbligo
ai detentori di alveari o bugni rustici di trasformarli in alveari
razionali entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 14
Allevamento di api regine
1. Al fine di tutelare
l'allevamento e favorire la selezione di api regine, su richiesta
degli allevatori iscritti all'apposito albo nazionale, l'Assessore
regionale per l'agricoltura e le foreste può costituire aree di rispetto
intorno agli allevamenti o ai centri di fecondazione.
Art. 15
Risorse nettarifere
1. Al fine di favorire
la consistenza delle risorse nettarifere e la diffusione dell'apicoltura,
l'Azienda regionale delle foreste incentiva, anche tramite convenzioni
con soggetti pubblici e privati, l'inserimento di specie vegetali
autoctone di interesse apistico nei programmi di rimboschimento e
negli interventi per la difesa del suolo.
Art. 16
Interventi formativi
1. L'Assessore regionale
per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale
e l'emigrazione, all'interno del programma regionale di formazione
professionale finanzia, anche con i fondi di cui al regolamento comunitario
n. 2052/88 e successive modifiche ed integrazioni, corsi di formazione
e di qualificazione nel settore dell'apicoltura agli enti autorizzati
ai sensi dell'articolo 28 del regolamento comunitario n. 2328/91.
2. Gli eventuali corsi
di aggiornamento e di perfezionamento professionale sono svolti dal
CIFDA Sicilia-Sardegna. (1)
Art. 17
Sanzioni
1. Chiunque violi gli
obblighi della presente legge è soggetto all'esclusione dai benefici
previsti dalla medesima.
Titolo II
Norme per la bachicoltura
Art. 18
Bachicoltura
(integrato dall'art. 14, comma
2, della L.R. 17/96)
1. I bachicultori singoli
o associati possono accedere agli aiuti regionali all'agricoltura,
compresi i prestiti di conduzione e per i miglioramenti fondiari di
cui alla legge regionale 25 marzo 1986, n. 13 e successive
modificazioni ed integrazioni.
2. Gli aiuti di
cui al comma precedente sono estesi ai consorzi di filiera costituiti
da bachicoltori, artigiani e/o industriali tessili e commercianti.
Art. 19
Forme associative
(modificato dall'art. 14, comma
3, della L.R. 17/96)
1. La Regione riconosce
ed agevola le associazioni dei bachicultori che abbiano i requisiti
stabiliti dal Regolamento CEE 1360 del 1978 e successive modificazioni
e integrazioni.
2. Alle associazioni
di bachicoltori possono essere concessi dall'Assessore regionale per
l'agricoltura e le foreste contributi a fondo perduto per un periodo
non superiore a cinque anni, entro i limiti previsti dal Regolamento
CEE 1360/78. Gli importi sono stabiliti con decreto dell'Assessore
regionale per l'agricoltura e le foreste.
3. Un contributo del
70 per cento sugli oneri di costituzione e di gestione per il primo
triennio può essere concesso a un consorzio di tutela, garanzia della
qualità, disciplina e promozione della bachicoltura.
4. I contributi di
cui al presente articolo non possono superare l'importo annuo di lire
250 milioni.
Titolo III
Disposizioni finanziarie
Art. 20
Norme finanziarie
1. Le spese derivanti
dall'applicazione del Titolo I della presente legge sono valutate
per il triennio 1995-1997 in lire 3.000 milioni, di cui lire 300 milioni
per il 1995, lire 1.100 milioni per il 1996 e lire 1.600 milioni per
il 1997.
2. Agli oneri derivanti
dall'applicazione del Titolo I della presente legge si fa fronte con
parte delle disponibilità del fondo regionale di cui all'articolo
15, comma 1, della legge regionale 23 maggio 1991, n. 32, capitolo
60781 del bilancio della Regione.
3. La spesa derivante
dall'applicazione dell'articolo 19 è valutata in lire 500 milioni
annui per il 1996 e per il 1997.
4. Agli oneri derivanti
dall'applicazione dell'articolo 19 si provvede con parte delle disponibilità
del capitolo 60781 del bilancio della Regione.
5. I finanziamenti
regionali possono essere integrati con quelli derivanti dai fondi
comunitari.
Art. 21
1. La presente legge
sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
2. E' fatto obbligo
a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della
Regione.
Palermo, 27 settembre
1995.
GRAZIANO
NOTE:
(1) Si riporta il testo dell'art.
14, comma 1, della L.R. 17/96:
"ART. 14
1. Gli interventi formativi per
l'apicoltura previsti dall'articolo 16 della legge regionale 27 settembre
1995, n. 65, sono estesi al settore della bachicoltura."
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